
Lo smart working è entrato nel linguaggio di tutte le aziende durante la pandemia di COVID-19, quando molti datori di lavoro e lavoratori lo hanno scoperto come soluzione stabile. Da allora il telelavoro è entrato nella cultura del lavoro. Può nascere da una richiesta del lavoratore per esigenze personali, oppure dalla cultura o dal regolamento interno dell’azienda, con dipendenti in smart working al 100% o in modalità ibrida: alcuni giorni in ufficio, altri da casa.
Molte aziende si chiedono se questa modalità abbia una base giuridica in Albania. La risposta è sì. Il telelavoro non nasce con la pandemia: il Codice del lavoro albanese lo disciplina all’articolo 15, modificato da ultimo dalla legge n. 136/2015 del 5 dicembre 2015.
L’articolo 15, “Lavoro a domicilio e telelavoro”, riconosce due forme di lavoro fuori dai locali del datore di lavoro:
Lo smart working come lo conosciamo oggi ha tre caratteristiche: si lavora con computer e connessione internet, da un luogo diverso dall’ufficio, con flessibilità nell’organizzazione del tempo. Sono esattamente gli elementi con cui la legge definisce il telelavoro. Non serve quindi una nuova legge sullo smart working: se c’è la volontà delle parti, la buona fede e le condizioni tecniche, le attività che si possono svolgere a distanza, e non necessariamente in ufficio, possono essere regolate dall’articolo 15.
Lo stesso ragionamento vale per il lavoro ibrido. La legge richiede che il luogo di lavoro sia concordato con il datore di lavoro: il contratto o un allegato possono stabilire chiaramente i giorni o le condizioni del lavoro da casa e in ufficio.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti di ogni altro lavoratore. Il Codice del lavoro si applica integralmente, con due eccezioni:
L’eccezione è logica: se è il lavoratore a decidere quando lavorare, il datore di lavoro non può misurare e controllare l’orario come in ufficio. Per questo l’accordo tra le parti è così importante.
La legge richiede che le condizioni del telelavoratore non siano meno favorevoli di quelle dei colleghi che svolgono in ufficio lo stesso lavoro o un lavoro comparabile. A tal fine il datore di lavoro deve:
Secondo il comma 5 dell’articolo 15, non si considera “lavoro a domicilio” o “telelavoro” il caso in cui il lavoratore lavori in un luogo diverso da quello concordato con il datore di lavoro oppure, in circostanze particolari, con il suo consenso o in base a un accordo con lui, svolga un altro tipo di lavoro previsto dal contratto.
Il telelavoro non è un diritto che il lavoratore può pretendere unilateralmente, né un obbligo che il datore di lavoro può imporre. Si fonda sull’accordo e sulla buona fede. Un buon contratto o allegato di telelavoro stabilisce chiaramente:
Il datore di lavoro è obbligato ad accettare il telelavoro?
No. Il telelavoro si concorda tra le parti nel contratto di lavoro.
Gli straordinari sono pagati nel telelavoro?
Le norme del Codice sul lavoro straordinario non si applicano al telelavoro, perché l’orario è stabilito dal lavoratore. Il contratto può prevedere regole specifiche.
Chi paga le attrezzature?
Il datore di lavoro le mette a disposizione, le installa e le mantiene, salvo che il lavoratore usi dispositivi propri.
Posso lavorare a distanza dall’Italia o da un altro Paese?
Il Codice del lavoro fa riferimento al luogo concordato con il datore di lavoro. Lavorare da un altro Stato può avere conseguenze fiscali, contributive e sul permesso di soggiorno: va valutato caso per caso.
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